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Circ. n. 17 vigilanza allievi a.s. 2017/18

Contenuto in: 
Numero di protocollo: 
s.n.
Data di emissione: 
19/09/2017

Circolare n. 17                                                                                                                                                      Mazara del Vallo, 18 Settembre 2017                                                                       

Ai Docenti

Al DSGA

Al Personale ATA

Al Sito Web

 

Oggetto: vigilanza allievi  a.s. 2017/2018

Si comunica alle SS.LL. che, al fine di garantire l’incolumità di tutti gli utenti della scuola ed un servizio scolastico improntato a criteri di qualità, efficienza ed efficacia, si rammenta quanto segue:

OBBLIGHI DI VIGILANZA SUGLI ALUNNI- RESPONSABILITÀ’ CIVILE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA

Si ricorda a tutto il personale Docente e ATA il dovere di vigilanza sui minori e la necessità di ogni cautela indispensabile affinché gli alunni possano usufruire del servizio in condizioni di sicurezza.

La vigilanza, ad opera di Docenti e Collaboratori scolastici, non ha soluzioni di continuità, dovendo decorrere dall'istante in cui l’alunno entra nella sfera di vigilanza della scuola e fino al momento in cui rientra nel controllo delle potestà genitoriali o familiari: in aula, negli spazi utilizzati per l'intervallo tra le lezioni, durante le attività pomeridiane extracurricolari, anche di intrattenimento, autorizzate dalla scuola, nella palestra, nei laboratori, nel corso di visite guidate e viaggi di istruzione, all'entrata o all'uscita dalle aule o dall'edificio scolastico.

Fa parte degli obblighi di servizio degli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. A tal proposito, l’art. 29 comma 5, CCNL Scuola 2006/2009 dispone che, per assicurare l’accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi. La responsabilità per l’inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile. L'ingresso nella scuola e nelle aule, così come l'uscita degli alunni, devono essere oggetto di concomitante sorveglianza da parte del personale ausiliario addetto.

Si ricorda, altresì, che l'insegnante risponde dei danni causati dall’alunno a se stesso, ai compagni, a terzi, sia nella scuola che fuori. Pur tuttavia, la responsabilità dell’insegnante non è chiamata in causa quando egli possa dimostrare che l’evento dannoso è stata causato nonostante la sua presenza e sorveglianza; ovvero non vi è colpa “in vigilando” prevista dall’art. 2048 del C.C.

Al termine delle lezioni, gli insegnanti dell’ultima ora si assicureranno che nessun alunno resti nell’aula e che gli alunni siano riconsegnati ai genitori/tutore o persona delegata.

In caso di assenza o di ritardo di un insegnante, il responsabile di plesso dovrà provvedere per la custodia degli alunni del collega assente. La vigilanza degli alunni è demandata ad un docente delle classi o sezioni viciniori, ad un docente presente nel plesso libero da impegni in classe; per quanto possibile ci si avvarrà del contributo dei Nel caso in cui un docente, per necessità inderogabili, dovesse  allontanarsi dalla classe, dovrà chiedere a colleghi o al collaboratore scolastico di vigilare durante la momentanea assenza.

Il trasferimento dei docenti da una classe all'altra deve essere organizzato in modo tale da prevenire ogni rischio da omessa vigilanza, eventualmente con il supporto del personale ausiliario, potendo lo scambio indurre la conseguenza fisiologica che gli allievi, anche se per breve tempo, rimangano incustoditi.

La "ricreazione" costituisce fase dell'attività scolastica in cui permane e si accentua l'obbligo di vigilanza sugli alunni, a ragione della maggiore pericolosità di questa attività. Durante la pausa didattica (dalle ore 10:25 alle ore 11:40) i docenti dovranno rimanere nella propria aula. L’assistenza durante l’intervallo sarà prestata dall’insegnante in servizio nella classe alla terza ora.

E’ fatto divieto di “mettere fuori dalla porta” alunni che potrebbero così restare senza vigilanza. In caso di frequenti e gravi atti di indisciplina, si seguano le disposizioni previste dal Regolamento.

In caso di malore di un allievo, il docente affiderà l’alunno ad un collaboratore scolastico, che avvertirà la famiglia telefonicamente.

L’uscita anticipata degli alunni potrà essere concessa solo da un collaboratore del DS o dal DS, su richiesta di un genitore o di persona fornita di apposita delega, regolarmente depositata in segreteria.

Per non interferire con il regolare svolgersi dell’attività didattica ed incorrere nell’omessa sorveglianza, i docenti potranno comunicare con i genitori, in sala docenti, soltanto durante le ore libere.

Eventuali fotocopie ad uso didattico vanno richieste personalmente, e non tramite gli alunni, ai collaboratori scolastici al di fuori dell’orario di servizio, firmando sull’apposito modello.

VIGILANZA DEI LOCALI SCOLASTICI

La vigilanza degli edifici scolastici è affidata al personale ausiliario che, agli orari stabiliti, deve provvedere, dopo aver accertato che tutto sia in ordine, alla chiusura dei cancelli delle scuole al fine di garantire la sicurezza degli alunni e il regolare svolgimento delle attività scolastiche. Le porte e i cancelli degli edifici scolastici devono rimanere chiusi per tutto il tempo di permanenza a scuola degli alunni. Durante lo svolgimento delle lezioni, possono accedere ai locali scolastici solo coloro che siano stati preventivamente autorizzati dal Dirigente scolastico o dai suoi collaboratori.

Quindi è consentito l’ingresso all’edificio scolastico alle seguenti persone:

genitori degli alunni o persone esercenti la patria potestà, per urgenze indilazionabili di comunicazione con i docenti; per problematiche non urgenti i genitori potranno conferire con i docenti durante l’ora di ricevimento;
autorità scolastiche qualificatesi;
persone che svolgono attività autorizzate: assistente sociale, operatore psico- pedagogico;
dipendenti del Comune per riparazioni,  fornitori, ecc.

Si ricorda al Personale Docente e ATA che non è consentito effettuare chiamate telefoniche dal proprio cellulare durante l’orario di servizio.

Si ricorda, altresì, che l’art. 4 della L. 128/2013 estende, al comma 1, il divieto di fumo anche alle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche.

Il Dirigente Scolastico

Vito Lucio Nobile Fidanza

           

 

 

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